Le misure in materia di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Entra oggi in vigore il Regolamento concernente la banca dati destinata alla registrazione delle cosiddette DAT, ovvero le “disposizioni anticipate di trattamento”. Si tratta, più in dettaglio, dell’avvio dei database pubblici che dovranno raccogliere i “biotestamenti” o, come anche sono state ribattezzate nei media, “testamenti biologici”, introdotti per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 4 della Legge 219/2017 e già oggetto di approfondimento della nostra rubrica nell’appuntamento del 3 febbraio 2018. Prima di analizzare, in dettaglio, la novità introdotta dal legislatore, sarà utile, al fine di avere piena contezza della questione, rammentare le caratteristiche di tali DAT.
Così come, difatti, previsto dalla sopra richiamata normativa (recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”),ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto alla sottoposizione ad accertamenti diagnostici ed a singoli trattamenti. Si tratta, a ben vedere, di una norma tesa ad offrire una risposta ad un vuoto legislativo da tempo presente e lamentato nell’ordinamento, tale da alimentare anche ampie ed accese discussioni, specie in occasione di noti casi di cronaca che molto hanno colpito l’opinione pubblica. In definitiva, lo strumento delle DAT è ispirato al principio generale, sancito dall’art. 1 della stessa L. 219/2017, secondo il quale“nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”. Analogo principio si rinviene, del resto, nella stessa Carta Costituzionale ove lapidariamente si statuisce che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, aggiungendo, significativamente, che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (così l’art. 32 della Costituzione).
Il disponente, ossia colui che esprime le proprie volontà nel biotestamento, potrà, inoltre, nominare un fiduciario, vale a dire un soggetto maggiorenne e capace di intendere e di volere che ne faccia le veci e ne rappresenti le volontà nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie. Detta nomina dovrà, però, essere espressamente accettata dal fiduciario mediante sottoscrizione delle DAT o di separato e successivo atto allegato alle DAT stesse. Per quanto attiene ai requisiti di forma, le DAT potranno essere validamente espresse attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata da un notaio od, ancora, con una scrittura privata da consegnare all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza del disponente. Si potrà anche consegnare, in alternativa, le DAT alle stesse strutture sanitarie nel caso in cui queste ultime abbiano regolamentato la raccolta copia delle disposizioni. Si prevede, con norma di favore verso il disponente, che detti atti siano integralmente esenti da imposta di bollo, dall’obbligo di registrazione o da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa. Con le medesime forme, il disponente potrà sempre sostituire, rinnovare e modificare le DAT precedentemente espresse.
Ciò chiarito, vediamo ora, come funzionerà la banca dati che da oggi fa il proprio ingresso nel sistema normativo. Il database, destinato a raccogliere in maniera organica tutte le DAT, le nomine dei fiduciari e le accettazioni degli stessi, verrà alimentato, anzitutto, dagli ufficiali di stato civile dei diversi comuni di residenza dei disponenti, nonché dai notai e dai responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta dei dati inerenti le DAT. Più in concreto, nel momento in cui viene formato l’atto di ricezione delle DAT, il soggetto che ha provveduto alla sua redazione dovrà trasmettere copia dello stesso alla Banca Dati nazionale mediante un apposito modulo elettronico.
Si tratta, come si vede, di norme di estrema importanza che consentono in definitiva la concreta attuazione della disciplina in tema di DAT, così da consentire l’espressione della persona umana e della sua libertà anche nel delicatissimo campo dello stato di incapacità. Data l’importanza dell’argomento e delle dichiarazioni che il disponente andrà a rendere, è sempre consigliabile consultarsi, in via preventiva, con esperti che sappiano renderci edotti delle diverse implicazioni, anche legali, delle nostre scelte.
Michele Ragone
Avvocato
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