In questo scorcio d’inizio anno, tante sono state le scelte fatte dall’Amministrazione in previsione di un più esteso utilizzo privato dei litorali e delle aree demaniali in accosto; tutte, si dice, in vista di un rilancio del turismo costiero, da sempre, fulcro del programma di Depalma. Si è cominciato, dapprima, con la decisione, alquanto controversa, di affidare ai privati la possibilità di realizzare, sulla costa, lungo il lungomare di ponente, e sulla scogliera della Trincea, specifiche attrezzature mobili con relative pertinenze, utili a ospitare i bagnanti in spiaggia. Tale risoluzione verrebbe a esplicitarsi in una concessione amministrativa a favore di operatori privati cui è dato anche un titolo abilitativo a impiantare, sui siti demaniali, strutture mobili e angoli di ristoro e comfort per l’accoglienza, a pagamento, dei bagnanti. A tal fine è stata, da poco, bandita, in osservanza della vigente normativa, una gara pubblica per assegnare detti spazi sul litorale nord della città a investitori, interessati a dedicarsi, nel periodo estivo, a fornire prestazioni di supporto alla balneazione e a prendersi cura del tratto di litorale assegnato. Trattasi, infatti, di una nuova forma di riservato utilizzo del demanio marittimo che, in gergo tecnico, è definita come “Spiaggia Libera Attrezzata”, nel senso che comporta l’autorizzazione amministrativa allo svolgimento di una serie di servizi ai clienti per la migliore fruizione della spiaggia senza impedirne, tuttavia, l’accesso a bagnanti che non intendono avvelersi delle attrezzature dello stabilimento.
Appena qualche giorno fa è stato dato avviso di altro bando di gara del Comune per l’assegnazione di uno spazio demaniale marittimo, di oltre 700 mq., in località “Cala Crocifisso”, allo scopo di impiantarvi un esercizio commerciale stagionale. In altri termini, anche con questa decisione, l’Amministrazione civica intende consentire a un privato l’apertura di un chiosco stagionale su un terreno demaniale marittimo. L’area in questione è quella in fregio alla strada per la Trincea, ove, due anni fa, proprio sullo slargo opposto, furono impiantati i 20 chiringuitos della NIMA Village s.r.l.s. che avrebbero dovuto funzionare, per un periodo pluriennale, come polo per lo shopping balneario, su proposta dell’ex Assessore ing. Sannicandro, varata sin dal 2015.
Contestualmente la Giunta ha, pure, adottato, all’inizio del mese di aprile, la Delibera n.63/2020 con la quale impartisce indicazioni al Dirigente comunale, che sovrintende il Demanio marittimo, di procastinare il termine di validità delle concessioni balneari, già in essere, fino al 31.12.2033, secondo quanto fissato dalla L. 145/2018, art. 1, commi 682, 683 e 684.
E, quest’ultima azione del governo cittadino mi ha meravigliato non poco, perché mi è sembrata riconducibile a una sorta di provvedimento di carattere tecnico-giuridico e, comunque, di gestione amministrativa, indirizzato all’ing. Trematore perché dia corso all’adeguamento del termine di valenza delle concessioni balneari, presistenti, fissandone la scadenza al 31.12.2033.
In pratica, il dispositivo giuntale incarica il Dirigente a procedere in tal senso, secondo le direttive trasmesse con circolare, in data 17 dicembre scorso, dal Dirigente regionale del Servizio Demanio, inviata a tutti i funzionari dei Comuni costieri, responsabili del Demanio marittimo.
Mi è parso piuttosto strano che l’organo politico abbia assunto una specifica determinazione gestionale di spettanza del Dirigente perchè si attivino le procedure, enunciate dalla L. n. 145/2018, concernenti la proroga di validità delle concessioni demaniali. Un inequivocabile richiamo al rispetto della normativa statale, qual è quella della legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019 e triennio 2019-2021 che, tra le tante prescrizioni, ha prefigurato gli adempimenti da attuarsi, in materia di prolungamento della scadenza delle concessioni demaniali, nei termini poi esposti, con diverse circolari esplicative, della Direzione regionale del “Demanio”.
La particolare formulazione tecnica di quell’atto deliberativo del 9 aprile scorso, mi ha indotto a ritenere che Depalma, abbia voluto dare copertura politica al Dirigente, in modo da indurlo, senza ulteriore indugio, a mettere in essere, secondo quanto indicato dalla stesso Responsabile regionale del “Demanio”, i provvedimenti ricognitivi, atti ad assicurare agli attuali gestori dei lidi balneari la continuazione delle attività degli stabilimenti, procastinando la scadenza del rapporto concessorio al 31 dicembre 2033.
E ne spiego pure le ragioni di questa mia supposizione.
L’ennesima proroga di 15 anni delle concessioni marittime, secondo quanto previsionato dalla legge finanziaria n.145/2018 del precedente Governo, Lega-5 Stelle, è in netto contrasto con la Direttiva Europea “Bolkestein” 2006/123/CE, in tema di servizi al mercato interno, che da tempo ha disposto la liberalizzazione delle attività private, eliminando in buona parte i previgenti regimi autorizzatori. Tra le attività non liberalizzate la richiamata Direttiva Bolkestein, all’art. 12, ricomprende appunto l’utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, in quanto trattasi di attività da esercitarsi mediante utilizzo di un bene publico, il demanio marittimo, certamente vasto, ma sempre limitato nella sua estensione e disponibilità. E, infatti, il summenzionato art.12 prescrive che se: “il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali” l’Amministrazione è tenuta ad avviare “una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.
Dunque, la disposizione della Giunta comunale, inerente la necessità di agire di conseguenza alla legge n.145/2018, in materia di estensione delle concessioni demaniali al 31.12.2033, a mezzo di un atto meramente ricognitivo da parte del Dirigente, varrebbe come assunzione in capo all’organo politico della procedura amministrativa in contesto, peraltro, in contrasto con la Direttiva Europea, che richiede, invece, l’esperimento di una competizione tra più concorrenti per il rilascio della concessione.
Infatti, una copiosa, quanto mai prevalente, giurisprudenza amministrativa ha dichiarato, a più riprese, che la proroga ope legis delle concessioni demaniali è in contrasto con l’ordinamento eurocomunitario della Corte di Giustizia UE. In proposito molteplici sentenze hanno avuto a considerare che l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, in quanto rappresenta un’occasione di guadagno, deve essere preceduta, di regola, da una fase di evidenza pubblica, per cui qualsiasi atto di proroga è in contrasto con il diritto europeo. L’ultima risoluzione in tal senso è la sentenza n.7874 del 18 novembre 2019, con la quale la VI Sezione del Consiglio di Stato, affermando la vigenza della normativa e della giurisprudenza dell’Unione Europea, ha stabilito, che le leggi nazionali italiane, che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, sono in contrasto con il diritto europeo e che, pertanto, debbono essere disapplicate.
Non c’è, dunque, alcun dubbio che la Giunta comunale, a fronte di una situazione d’inerzia dell’Ufficio tecnico del Demanio a prolungare al 31.12.2033, con un atto di natura ricognitoria, tutte quante le concessioni balneari, ha inteso sollecitare l’avvio delle relative procedure, ignorando completamente le copiose risoluzioni della magistratura amministrativa che ritiene detti provvedimenti di proroga del tutto illegittimi.
Che dire di questa perniciosa questione?
A Depalma, con ogni probilità, gli sarà stato suggerito di procedere con la proroga del termine concessorio delle attività balneari, secondo la richiamata legge nazionale n.145/2018, giacché questa, finora, per la parte dell’art. 1, c. 682, 683 e 684, non è stata sottoposta al vaglio della legittimità costituzionale o del diritto comunitario. E, soprattutto, gli avranno fatto notare che sarebbe quasi nulla la possibilità che dette proroghe al 31.12.2033, una volta regolarizzate con un semplice atto ricognitorio, possano essere oggetto di impugnativa, entro 60 giorni dall’atto di certificazione della nuova scadenza.
Ma, a parte questo, mi sembra particolarmente compromessa, in tale situazione, la posizione del Dirigente cui è indirizzata la delibera di Giunta n.63/2020. Infatti, stando le valutazioni giurisprudenziali nazionali, come pure quella della Corte di Giustizia della U.E., impressionata nella decisione del 14 luglio 2016, secondo cui le concessioni demaniali marittime devono essere precedute da una fase di evidenza pubblica, il Responsabile del Settore “Demanio” non potrebbe legittimare più nulla dal punto di vista dei potenziali affidamenti e/o aspettative riposti/e dagli attuali concessionari. Nessuna azione potrebbe attivare nei loro confronti, qualora questi dovessero richiedere un qualsiasi provvedimento di vario genere (autorizzatori, concessori, ricognitori, ablativi), allo scadere dell’attuale vigenza negoziale.
Di tanto n’é prova quanto disposto, con l’articolata circolare n. 0034476 del 19.12.2019, dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti–Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Dott. Mauro Coletta, che esplicita e riassume il contenuto della recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, N. 7874 del 18/11/2019.
In forza del suo ruolo di Direttore Generale del Dicastero ha impartito alle Autorità del Sistema portuale le direttive cui debbono attenersi in circostanza di assegnazione e di rinnovo delle concessione demaniali marittime, comprese quelle balneari e a scopo turistico-ricreativo, comprese nel territorio marittimo di rispettiva gestione. Nello specifico ha tenuto a ribadire “il Divieto di proroghe generalizzate ex lege dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole dell’Unione Europea sull’indizione delle gare”.
Ma, allora, com’è possibile che i Responsabili delle Autorità Portuali, dipendenti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Navigazione sono vincolati a conformarsi al dispositivo della Sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, n. 7874 del 18 novembre 2019, e i Dirigenti regionali e dei Comuni costieri, invece, possono non tenerne in alcun conto?