LA VELOSTAZIONE “FRANCO BALLERINI” A GIOVINAZZO: POSTO DI RISTORO OLTRE CHE DI CUSTODIA BICICLETTE?

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Anche il Sindaco Sollecito ci prova a far funzionare la Velostazione di Piazza Stallone, dedicata a Franco Ballerini, dopo aver dato mano libera all’Assessore alla Mobilità Sostenibile, per il disbrigo dell’affare, già nelle attribuzioni di delega dell’Assessore al Patrimonio e LL.PP.. Con la delibera n.115 del 01.06.2023 la Giunta, al completo, ha, infatti, fatto propria la prospettazione, formulata dall’Assessore Alfonso Arbore, di incaricare il Dirigente del Settore Economico-Finanziario a intentare la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti), allo scopo di rendere utile quella costruzione, costata € 236.434,83 (P.O.R., FESR-FSE 2014-2020, di cui € 1.000,00 attinti dal Bilancio comunale), oltre le spese di allestimento della stessa e quelle di sistemazione del piazzale  circostante, all’incirca di oltre € 70.000,00.

Diversamente, dunque, dalla precedente soluzione dell’Amministrazione Depalma, di cui alla D.G. n.3 dell’12.01.2022, che aveva disposto semplicemente di svolgere un’indagine di mercato mediante avviso di manifestazione d’interesse all’attivazione della Velostazione, questa volta si è orientati a esperire una vera e propria gara aperta, secondo le procedure previste dal cosiddetto Codice degli Appalti Pubblici. Tant’è che, accluso al testo dell’attuale deliberato, v’è il Capitolato Tecnico-Economico per il “Servizio di Gestione della Velostazione” che, oltre a determinare l’oggetto dell’affidamento, contiene gli elementi essenziali della negoziazione e la durata del rapporto concessorio, oltre al canone annuo stimato di € 1.200,00, spettante al Comune. Dal disposto di detto Capitolato mi pare poter desumere che l’oggetto della concessione, contrariamenre a quanto trascritto nell’intestazione del Capitolato Speciale medesimo e della Determina del Dirigente incaricato, n.171 del 23.06.2023, non sia la gestione dell’immobile, bene comunale indisponibile avente già la specifica destinazione catastale di custodia e riparazione di biciclette, quanto, invece, l’attività di noleggio delle biciclette e relative prestazioni connesse alla pratica ciclistica. La Velostazione verrebbe, di conseguenza, data in uso gratuito al concessionario, attrezzata già, con n.36 ciclo-posteggi interni e n. 6 esterni, perché possa ivi esperirsi il servizio di deposito e noleggio delle biciclette in conto terzi.

Sottolineatura che anche l’Assessore ha reso nella sua stessa nota illustrativa alla Giunta, quando afferma che la Velostazione è stata realizzata con la precipua finalità di promuovere la pratica del bike sharing turistico, con relativo punto di deposito di biciclette dei pendolari della mobilità ferroviaria. E, di fatto, tra gli obblichi a carico del concessionario campeggia propro quello di dotarsi di biciclette da adulto, con pedalata tradizionale e assistita, e da bambino, come anche di risciò e monopattini elettrici, a mezzo dei quali, assicurare la prestazione di noleggio, all’utenza locale e turistica, dietro pagamento di una tariffa già predeterminata dall’Amministrazione aggiudicatrice.

Parimenti esplicativo dell’oggetto della concessione è il sistema economico cui si è fatto ricorso per il computo del corrispettivo annuo di € 1.200,00 (in ragione del valore conplessivo sull’intero periodo concessionale quinquennale di € 389.100,00), da versare al Comune come canone concessorio. Lo si è determinato, infatti, in funzione delle tariffe stabilite al p. 6) del Dispositivo della Delibera n. 115/2023, inspiegabilmente non riportate in Capitolato, presumendo una disponibiltà di mezzi, a noleggio, di proprietà del concesionario di: n. 16 bici tradizionali; n.16 bici tradizionali da bambino; n.3 risciò; n.2 bici a pedalata assistita; n.3 monopattini elettrici.

Tutti questi, i caratteri giuridici, richiamati nel Capitolato, che inducono a configurare l’appalto, che si vuol mettere a gara, come “concessione del servizio di rimessa e noleggio di biciclette, nonchè di attività a esso collegate”. E ciò è confermato dalle stesse modalità di remunerazioni che la Giunta ha previsto, a favore del concessionario prestatore del servizio, e che, di fatto, si sostanziano nel diritto dello stesso a riscuotere direttamente il prezzo tariffario di noleggio e custodia dei mezzi a disposizione della clientela, assumendo a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione delle attività da mettere sul mercato. L’esercizio che s’intende assegnare al privato operatore, dunque, non è la gestione dell’impianto ma il servizio di bike sharing. da assicurare, in maniera indifferenziata, alla collettività, cui la struttura della Velostazione è asservita, essendo stata realizzata e attrezzata a tale specifico scopo.

In altri termini l’appalto verrebbe a conformarsi alla fattispecie previsionata dall’art. 3, lettera vv) del D.Lgs. n.50/2016, definita come “concessione di servizio”, il cui valore del rapporto negoziale, computato secondo i criteri dell’art. 167 sempre del Codice dei Contratti di Appalto, sarebbe stato determinato sulla base del fatturato totale che ne conseguirebbe il concessionario per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo del servizio, oggetto della concessione, e delle forniture accessorie da prestare a richiesta degli utenti.

Nella logica di un tale inquadramento tecnico-giuidico, tuttavia, non si capisce per quale ragione, ai fini della cessione reale della Velostazione all’eventuale aggiudicatario del servizio, una volta che il Dirigente del Settore Economico avrà concluso il procedimento concorsuale, la pratica dovrebbe essere trasferita al Dirigente del Servizio Patrimonio per la contrattualizzazione del rapporto concessorio, nella forma del comodato gratuito, ancorchè l’immobile sia considerato strumentale all’attività appaltata. All’esecuzione del provvedimento concessorio dovrà subentrare un’altra Direzione, quella del Patrimonio, che ha ignorato completamente l’esplicarsi del procedimento concorsuale e le stesse azioni poste in essere dal RUP nominato dal Dirigente dell’Unità appaltante.

Il contratto di concessione del servizio di bike sharing per quanto riportato nel Capitolato Tecnico ed Economico conterrebbe già le clausole e le condizioni di utilizzo dell’immobile come funzionale all’attività da appaltarsi da cui l’operatore economico concessionario dovrà trarre la propria remunerazione. Con l’incasso, secondo i prezzi di tariffa, dei relativi proventi pagati dagli utenti, il concessionario assumerebbe in toto la responsabilità gestionale del servizio medesimo e, contestualmente, quella relativa all’utilizzo della velostazione da cedersi a a titolo gratuito.

Volendo, piuttosto, sorvolare su questa disquisizione prettamente tecnica, inerente lo schema tipologico-contrattuale cui dovrebbe modularsi l’avviso di gara e in particolar modo la disciplina del rapporto concessorio, ritengo, invece, molto interessante per il lettore, ritornare a evidenziare ulteriormente il contenuto dell’art.1 del Capitolato Speciale dal titolo OGGETTO della CONCESSIONE. Ebbene detto articolo, che enuncia le finalità della concessione, le clausole essenziali di utilizzo dell’immobile e la descrizione delle prestazioni complementari, al punto 4), tra l’altro, consente al Concessionario di poter richiedere l’autorizzazione per la commercializzazione e la vendita al dettaglio di alimenti presso la Velostazione.

L’opportunità per il concessionario di poter aprire nel locale della Velostazione, un posto di ristoro, ancorchè l’avessi notata già inserita, impropriamente, nel contesto deliberativo della Giunta Depalma n.3/2022, mi ha sbalordito ricontrarla anche come elemento di rilievo nel Capitolato Tecnico ed Economico in questione. E, infatti, una siffatta facoltà consentirebbe, se inserita nel bando di gara, all’operatore aggiudicatario del servizio di bike sharing, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi, di far funzionre la Velostazione anche come locale di ristorazione, oltre che di deposito e noleggio di biciclette e riparazione delle stesse.

La possibilità di poter adibire una parte dell’ambiente della Velostazione a esercizio commerciale non solo porterebbe a variare la destinazione d’uso dell’immobile che, come si è già detto, è un bene comunale indisponibile, ma violerebbe il disciplinare tecnico sottoscitto dal Comune con la Regione in forza del quale fu assegnato il finanziamento di € 235.434,83 sui fondi FESR, elargito con Determina Dirigenziale Regionale n.31 del 2.10.2018. Né pare comprensibile come si possa nel Capitolato, di cui si discute, considerare una clausola di questo tipo che contravviene decisamente con le valutazioni tecniche del Dirigente del III° Settore, in data 08.08.2022, che ha declinato il certificato di agibilità del manufatto ad uso rimessa di biciclette, con vani accessori all’attività di custodia e riparazione delle stesse, e, giammai, quale luogo idoneo alla somministrazione di alimenti. E vale anche ricordare che, sempre allo scopo, la delibera della Giunta Depalma segnalava già la disponibiltà del Comune di n. 8 bici per adulti e n. 40 bici per bambino corredate di caschetto, per la consegna al concessionario, di cui, peraltro, non si ha più notizia né riguardo a chi detiene in consegna tale materiale di proprietà comunale.

Appare chiaro che la possibilità di esercitare, all’interno di quella struttura, anche un servizio pubblico di ristoro è un vero e proprio espediente, architettato per invogliare anche operatori del settore del commercio a cimentarsi in questa nuova esperienza di bike sharing potendo beneficiare dell’uso gratuito per un periodo abbastanza lungo (5 anni), del manufatto di nuova costruzione e degli spazi esterni. Ciò in considerazione che le attuali condizioni di mercato non hanno finora portato a far emergere un benchè minimo interesse per l’introduzione e lo sviluppo di un servizio pubblico di bike sharing.

E, a questo punto, trovo inevitabile chiedermi: perché mai un operatore economico dovrebbe esporsi a participare al bando di gara di cui si è data sopra esplicitazione sottoponendosi poi, se risultasse aggiudicatario, a tutti i vincoli e i condizionamenti che sono riepilogati nel Capitolato Speciale  e, perfino, al pagamento del canone concessorio preteso dal Comune?

Nulla, allo stato, vieterebbe un investitore o un aggiustore di bici, di acquistare, di sua iniziativa, un certo numero di biciclette e manopattini e offrirli a noleggio a chiunque ne faccia richiesta a prezzi di convenienza commerciale, e, al tempo stesso, garantirne il rimessaggio, magari anche attrezzando un locale privato  e, perché no, uno spazio a posteggio sul marciappiede esterno del fabbricato della stazione ferroviaria di proprietà della Società Ferrovie italiane. Una gestione di bike sharing di iniziativa privata, in termini di accessibiltà fisica ed economica, come anche di qualità e sicurezza, rispondenti all’effettiva domanda di mercato, con l’ausilio di moderni sistemi tecnologici e di app per consultazione e vendita della offerta, in tempo reale, senza corrispondere ai tanti condizionamenti imposti dal Comune.

Dico questo, perché nella recente determinzione assunta dalla Giunta Sollecito, il cui contenuto è riprodotto nell’Atto Dirigenziale n.171/2023, non si stabilisce che il bike sharing, che si intende introdurre mediante l’utilizzo della Velostazione, è un nuovo servizio pubblico assunto alla titolarità esclusiva del Comune. Non viene in alcun modo data specificazione che lo svolgimento di detta attività al pubblico, sia pure mediante un privato operatore, dietro concessione, sia espressione determinativa di un diritto dell’Amministrazione comunale a garantire un servizio d’interesse generalizzato della comunità locale. Una tale prerogativa, peraltro, a norma dell’art.42 lettera e) del D.Lgs. n.267/2000, è di spettanza del Consiglio Comunale che, come risaputo, in relazione alla scelta di costruire la ciclostazione, come anche alla definizione delle modalità gestionali della struttura e, ancora,  alla imposizione dei prezzi tariffari del bike sharing, non è stato mai chiamato ad esprimersi.

Forse, per questa ragione, nel Capitolato Tecnico Economico, di cui si è diffusamente argomentato, non e stata riporata la lista del prezzi delle prestazioni, che l’eventuale concessionario sarebbe tenuto ad applicare; listino presente al p.6) del deliberato n.113/2023, messo a punto dall’Assessore Arbore.

Giuseppe Maldarella

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