La realizzazione dell’estesa piattaforma della Spiaggia Libera con Servizi (S.L.S.) sul litorale di ponente, di cui al Bando di gara del 31.03.2020, e la relativa sua attivazione da circa un mese, com’è noto, è stata oggetto di una vibrante contestazione popolare oltre che dell’avvio di esposti da parte dei residenti del circondario abitativo, adiacente alla zona sottoposta alle autorizzazioni comunali. Sull’argomento, in particolare, ho avuto modo di fare un’ampia illustrazione, prima ancora dell’esplodere delle rimostranze cittadine, con un mio precedente articolo, pubblicato sempre su questo sito alla metà di marzo scorso, dal titolo: “Ancora liberi i bagni sul litorale di ponente a Giovinazzo? Meglio se assistiti con serviz vari” . Perciò mi limito, qui, a dare solo una delucidazione riguardo a cosa s’intende, per la normativa nazionale e regionale, per spiagge libere attrezzate, che sono state concepite al solo scopo di contemperare l’esigenza del libero accesso al mare con quella, comunque presente, di un’adeguata gestione dei tratti costieri sotto il profilo dell’igiene, della sicurezza e del decoro.
Può, quindi, definirsi spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima data in concessione (come nella specie quella rilasciata dal Comune con atto n. 2/2023 del 21.04.2023) al privato, il quale è tenuto a erogare i servizi legati alla balneazione direttamente o con altre prestazioni accessorie di cui all’art. 48 della L.R. n.11/1999 e s.m. della L.R. n.26/2019.
Torno, dunque, a trattare della contraversa questione, a seguito della recente Ordinanza n.8 del 14 luglio scorso, a firma del Dirigente del 3° Settore del Comune, ing. Daniele Carrieri, nonché responsabile del procedimento per l’intera complessa articolazione amministrativa, riassunta con atto definitivo di autorizzazione n.6/2023 dell’08.05.2023.
Con detto provvedimento ordinatorio il Dirigente sembrerebbe aver disposto la sospensione dei lavori di esecuzione della piattaforma della Spiaggia Libera con servizi sull’area demaniale marittima, assegnta in concessione con altro suo precedente atto, n.2 del 21.04.2023.
Eppure, nel bel mezzo delle diffuse proteste per la sottrazione alla libera balneazione da parte dei cittadini di quel tratto del litorale di ponente, gli esponenti politici hanno rilasciato dichiarazioni che quegli interventi, decisi dal governo Depalma con le Delibere di Giunta n.11 e 12 del 30.01.2020, sono del tutto consoni con i dispositivi di legge e con le normative di attuazione dei piani edilizio-urbanistico e costiero. A distanza di poco tempo da tali pronunciamenti, invece, il Dirigente, d’improvviso, ha emesso nei confronti del concessionario una formale, quanto mai generica, Ordinanza d’interruzione delle esecuzioni, in precedenza autorizzate, avendo rilevato alcune diffornità dell’attività edilizia, con quanto prescritto dai titoli abilitativi all’uopo rilasciati.
Pur non facendo formale richiamo all’art. 27, c.3 del D.Lgs. n.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) in base al quale il Dirigente, ing. Carrieri, ha adottato il provvedimento di sospensione dell’opera edilizia da lui stesso autorizzata, traspare chiaramente che ha inteso, adottare l’Ordinanza in parola a solo scopo cautelare, con l’obiettivo, apparente, di evitare che l’eventuale prosecuzione dei lavori potesse provocare ulteriori conseguenze negative per quel che è l’impatto urbanistico della costruzione in questione. Consapevole, peraltro, che per la stessa natura interinale e provvisoria del suo relativo provvedimento ordinatorio non escluderebbe che, nel previsto termine dei 45 giorni dalla adozione dell’Ordinanza, la parte interessata potrebbe produrre modificazioni sanatorie dell’opera. E, magari, che gli stessi approfondimenti d’ufficio sulle asserite difformità potrebbero indurlo a non assumere alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, per cui l’ordine di sospensione in questione andrebbe a perdere ogni efficacia, e, quindi, a far cadere nel nulla, ogni eventuale elemento d’irregolarità.
A ben considerare, l’ing. Carrieri nel testo dell’Ordinanza, emessa il 14.07.2023, pur citando genericamente una relazione di sopralluogo effettuato sul posto in data 27.06.2023 e, ancora, un riscontro di verifica urbanistica del manufatto, assunto agli atti dell’Ufficio in data 12.07.2023, appena due giorni prima dell’adozione dell’Ordinanza medesima, non fa alcuna menzione di quale Autorità trattasi che abbia svolto indagini tecniche sul manufatto, né identifica l’Organismo che avrebbe prodotto i rilievi delle anomalie edilizie, né riporta i dattami tecnici delle asserite violazioni, in ragione delle quali, si è visto costretto ad emettere una urgente Ordinanza di sospensione dei lavori.
Ma a parte questo singolare aspetto circa l’assunto riscontro di abuso edilizio, per come affermato al p.3 del corpo delle Avvertenze dell’Odinanza, al momento non ritenuto sanzionabile, sbalordisce il fatto che l’ing. Carrieri dà per certo che l’opera sia ancora in fase di realizzazione, tanto da considerare sufficiente l’Ordinanza di bloccare l’ulteriore avanzamento dei lavori.
E risaputo, invece, che già da qualche settimana la piattaforma della Spiaggia con servizi, non solo è completata e allestita con le attrezzature della balneazione ma è anche operativa e funzionante nelle ore serali per l’intrattenimento di una clientela giovanile. Ed è ancora più sconcertante che anche a seguito della Ordinanza a interrompere la realizzazione dell’opera edilizia questa rimane attiva nelle ore diurne per i servizi di balneazione e pure nelle ore serali come punto di ritrovo per consumazioni e beverage.
Dunque, a che vale un’Ordinanza di sospensione dei lavori, a norma dell’art. 27, c.3 del D. Lgs. n.308/2001, se l’attività edilizia autorizzata è stata portata a termine e resa anche funzionale non solo per la balneazione ma anche per una indebita attività di ristoro in ore serali inoltrate? Difficile comprendere il senso e lo scopo effettivo per cui si è addivenuti a assumere detto provvedimento Ordinatorio.
E’ noto che compito del Dirigente, che ha concesso il permesso a impiantare la piattaforma in contesto, datato 28.04.2023 ma non si conosce il num. di protocollo, a norma dell’art. 20, c.7 del Testo Unico dell’Edilizia, appurata una difformità realizzativa, farsi carico, a ragione, di una analisi concreta circa la consistenza e la portata delle anomalie degli interventi non in linea con il titolo edilizio (art. 27 del TUE). E, di conseguenza, specie se l’opera è di fatto ultimata, valutare le situazioni non attinenti con il permesso a costruire, alla luce dell’art. 44 del richiamato Testo sull’Edilizia che definisce le sanzioni, concernenti gli abusi edilizi.
Forse che il soprallugo, di cui si fa espresso richiamo nell’Ordinanza, in data 27 giugno scorso, non ha potuto rilevare alcuna inosservanza dell’avvenuta realizzazione con le prescrizioni del titolo abilitativo a costruire?
O forse si saranno posti in essere altri interventi, non considerati e consentiti dal permesso a costruire datato 28 aprile 2023, successivamente a detta visita di verifica del 27 giugno u.s., per cui l’Ordinanza di sospensione del Dirigente dovrebbe riguardare questi possibili lavori aggiuntivi?
Certo è che il Dirigente nel suo provvedimento ordinatorio non specifica se le eventuali infrazioni afferiscano al mancato rispetto di prescrizioni contenute nell’atto PUA n.6/2023, datato 8.maggio 2023, e non come erroneamente indicato 28.04.2023, oppure al permesso a costruire, questo si rilasciato al concessionario in data 28 aprile 2023, ma di cui non si fa cenno nell’Ordinanza. A meno che non si voglia supporre che l’Ordinanza attenga solo ad eventuali altre opere aggiuntive, poste in essere successivamente alla data del sopralluogo del 27 giungno 2023. In questo caso la violazione sarebbe ancora più grave configurandosi già come abuso edilizio, se correttamente contestato.
E, dunque, è lecito chiedersi cosa avrà mai accertato l’agente, in visità al manufatto il 27 giugno scorso? che l’intero complesso strutturale dell’impianto era stato completato ed, altresì, reso funzionante, e, ancora, se fosse stata acquisita una regolare certificazione dell’agibilità del manufatto, dopo la presentazione della dichiarazione di ultimazione lavori, presso l’Ufficio Comunale che ne ha dato licenza alla costruzione.
A fronte di tali incomprensibili circostanze non si può certamente dire che sia appropriata l’Ordinanza di sospensione dei lavori, perchè sembra, piuttosto, essere un ripiego tecnico, senza conseguenze di alcun genere, neppure di natura sanzionatoria, per il concessionario, allo scopo di analizzare ogni profilo della contrastata vicenda, rinviando allo scadere dei 45 giorni, previsti dalla legge, ogni risoluzione tecnica definitiva.
Anche perché non si può fare a meno di ravvisare che dall’inizio dell’attivazione della piattaforma balneare, la struttura stessa funziona come luogo di animazione di vita notturna, e di somministrazione di bevande e alimenti, forse senza la presentazione della necessaria SCIA di tipo stagionale.
A fronte, dunque, del prodursi di tali inammissibili ambiguità, il governo cittadino non può, in alcun modo, esimersi dal fare una puntuale chiarificazione dell’inquietante vicenda, esplicitando, in modo inequivocabile, quale sia effettivamente la funzione della S.L.S. e la particolare destinazione dell’area demaniale data in concessione per assicurare i servizi di balneazione. Se non altro per circoscrivere l’ambito operativo della Spiaggia Libera con Servizi e, comunque, definire l’arco temporale di esercizio della stessa, nel corso della giornata. A meno che non si intenda modificare la destinazione di uso per cui è stata concessa l’area demaniale a cura del Dirigente Ing. Carrieri. E ciò, per il fatto che l’introduzione di tale nuova modalità di utilizzo delle aree demaniali marittime a scopo di balneazione è stata decisamente voluta dall’organo politico, all’epoca dell’amministrazione di Depalma, con le richiamate delibere giuntali n. 11 e 12 del 30.01.2020.
Giuseppe Maldarella
Giuseppe Dagostino
Penso che nemmeno questo bellissimo articolo riuscirâ a far muovere i nostri amministratori dal letargo. Loro preferiscono solo tagli di nastri, festival in porto e autocelebrazioni. Grazie Giuseppe