DEPOSITO RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

A GIOVINAZZO, SI FAVORISCONO GLI ESERCENTI A TENERE I BIDONI FUORI DAI LOCALI, PURCHE’ MASCHERATI, MA NON SI IMPONE LORO DOVE POSIZIONARLI E QUANTO SPAZIO PUBBLICO OCCUPARE IN FRANCHIGIA

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Si parla tanto di “Dehor” con riferimento a tutto quel genere di manufatti/padiglioni e spazi arredati, in vicinanza delle attività di somministrazione alimenti e bevande, come bar, ristoratori e, perfino, chioschi impiantati su suolo demaniale. Dette strutture comunemente così denominate con termine francese, che sta letteralmente a significare –quanto è fuori-, si presentano con caratteristiche diverse dal punto di vista estetico, funzionale e strutturale e, in particolare, per la loro stabilità e fissaggio al suolo. I dehors, naturalmente, si riscontrano, per lo più, in ambiti di pertinenza demaniale comunale e, perfino, in zone pubbliche d’interesse storico e culturale. Da qui, la ragione per cui allestirli, a mò di padiglioni per la consumazione della clientela, richiede il nulla osta e il permesso degli Enti pubblici che hanno la facoltà di consentire la riservazione dello spazio all’uso specifico cui ne è richiesta l’occupazione, oltre, eventualmente, al titolo edilizio, nel caso trattasi di costruzione permanente. Nella nostra legislazione (D.P.R. n.380/2001 – T.U. dell’Edilizia) non si a una chiara menzione di tale tipo di struttura. E questo è il motivo che ha dato luogo a una serie di difficoltà interpretative connesse alla generica definizione corrente di “dehor”. A identificare strutture di tal genere non è stata trovata, infatti, alcuna locuzione appropriata, neppure nei più recenti spunti normativi in materia del legislatore nazionale, al fine di superare in generale l’eterogeneità linguistica che si è rivelata fonte di prassi procedurali diversificate da Comune a Comune e tra Regione e Regione a discapito del principio della certezza del diritto.

Dunque, a fronte della vasta categoria strutturale e funzionale definita “dehor”, in termini di “tipologie” e “amovibilità” che passa da semplici “elementi di arredo” quali pedane con recinzione e coperte da tende a quei box prefabbricati con moduli in telaio metallico, climatizzato, con pareti e vetrate, il Dirigente comunale, responsabile del settore SUAP (Sportello Unico delle attività produttive) autorizza la concessione del suolo comunale per insediare il dehor mediante il rilascio del cosiddetto “Provvedimento Unico Autorizzativo”. Trattasi di un atto approvativo che si articola per un verso in una forma di concessione temporale (un anno generalmente) del suolo demaniale e per un altro in una serie di vincoli e clausole cui il concessionario dovrà attenersi nell’occupazione dell’area con l’installazione del manufatto preordinato ad accogliere gli avventori.

E’ possibile, in questo periodo estivo, prendere nota di tali provvedimenti, tutti adottati secondo un modulo standar, il cui dispositivo, oltre a dar cenno della temporaneità della cessione di suolo pubblico e l’amovibilità del manufatto da realizzarsi, dà alcune indicazioni cui è condizionata l’approvazione all’installazione del dehor dietro pagamento del canone comunale da parte del gestore.

Una delle condizioni vincolanti risulta essere la seguente: «che i bidoni carrellati per la raccolta differenziata, sistemati all’esterno dell’attività, devono essere collocati all’interno di appositi elementi di arredo in ghisa o in metallo verniciato nero o canna di fucile o brunito o in legno naturale verniciato».

Nello specifico,  il Dirigente con l’autorizzazione a impiantare il dehor su suolo comunale, in modo implicito, acconsente pure a collocare fuori dal locale, sempre in spazi pubblici, i bidoni dei rifiuti, di  proprietà, purchè introdotti in un tipo di armadio in legno o di metallo brunito.

Il dispositivo dirigenziale conclude, infine, che l’autorizzazioe al dehor può essere revocata per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, igiene e sanità e, comunque, per inosservanza di una delle condizioni cui è vincolata l’autorizzazione.

Il che è a dire che, qualora i bidoni dell’immondizia si mantengono fuori dal locale cui si esercita il servizio di somministrazione senza che siano stati custoditi in quella specie di armadio si è passibile del ritiro della concessione alla stessa stregua del mancato pagamento del canone concessionale

Ignoro se con l’avvenuta installazione del dehor vi sia un controllo tecnico atto a verificare se il gestore si sia attenuto correttamente a impossessarsi della superficie dell’area richiesta e concessa e se sia stato rispettoso delle clausole della concessione e se abbia provveduto, in ispecie, a dotarsi di armadi a custodia dei bidoni dei rifiuti che l’attività produce. Né tanto meno è possibile avere cognizione se, con la presentazione al SUAP della pratica per la concessione del suolo comunale per il dehor, è d’uso, fare richiesta per l’occupazione di altra area, e in che misura, da destinare al deposito dei bidoni dell’immondizia, comprovando la mancata possibilità di destinare all’interno dell’esercizio un angolo schermato per la custodia dei rifiuti. Tanto in conformità a quanto dettato dall’Ordinanza Sindacale n.2 del 5.01.2022, appositamente richiamata nell’atto P.U.A dal Dirigente e che dovrebbe valere per tutte le autorizzazioni che consentono l’avvio di un esercizio di somministrazione bevande e alimenti, come per l’abilitazione a una qualsiasi altra attività commerciale.

Mi viene, quindi, da osservare che i bidoni, sparsi per strada, non sono solo quelli di proprietà degli esercenti che beneficiano della concessione del suolo pubblico su cui è allestito il dehor, ma anche di altri esercenti che non hanno, giammai, richiesto l’uso di spazi all’esterno del loro locale. E poi i bidoni della spazzatura per strada li tengono anche gli esecenti di altri tipi di attività commerciali e le associazioni di varia natura e, pure, i gestori dei locali di ritrovo. Tanti sono i contenitori di rifiuti collocati lungo le strade cittadine, completamente privi di custodia e di protezione, senza spere a chi appartengano.

Dunque, non si spiega se il collocare i cassonetti dei rifiuti in apposite custodie di metallo o di legno è solo un obbligo imposto agli esercenti che beneficiano di una concessione di suolo pubblico su cui è impiantato un dehor, oppure  ha a riguardare ogni altro gestore di attività  e di bar-ristoratori che non utilizzano spazi pubblici ma che, comunque, tengono i cassonetti dell’immondizia fuori dai loro locali.

A rigor di logica una simile imposizione a coprire i cassonetti dei rifiuti, collocati in strada fuori dai propri locali, dovrebbe riguardare tanto gli esercenti che utilizzano, a pagamento, l’area comunale su cui hanno impiantato il dehor, ma anche tutti quanti gli altri commercianti che occupano, comunque, suolo pubblico senza essere destinatari di un atto autorizzativo P.U.A.

Ma c’è di più.

Non si spiega perchè qualsiasi gestore possa arrogarsi la pretesa di collocare i propri bidoni in spazi e luoghi, ove gli torna più comodo e, comunque, lontano dal proprio esercizio, magari anche su marciappiede diverso da quello cui si accede all’attività commerciale. E, ancora, che occupi, a suo piacimento, quanto spazio pubblico gli torna più utile e, a volte, con un dispiegamento di cassonetti impressionante.

E’ del tutto chiaro che questa specie di beneplacito generalistico degli amministratori a tenere, comunque, in strada i bidoni dell’immondizia ha bisogno, invece, di essere disciplinato con una precisa regolamentazione, non tanto per un certo decoro urbano, quant’anche per la ragione che lo spazio pubblico utilizzato come deposito continuativo dei cassonetti, allo stato, non comporta nessuna remunerazione per le casse comunali.

E, di fatto, desta meraviglia che il dirigente con il suo provvedimento, sotto intestazione P.U.A., mentre dà specificazione e individuazione della superficie in mq. del suolo assevito al dehor in base alla quale è fissato il canone concessionale, nessuna indicazione fornisce circa l’entità e la localizzazione dello spazio cui allocare i bidoni dei rifiuti da tenere fuoti della vista, in qualche maniera. Ed è molto strano che non venga per niente determinato lo spazio da destinare a deposito dei bidoni, proprio perché l’utilizzo permanente di quel suolo pubblico non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale, nel senso che è un possesso del tutto gratuito.

Dunque, necessiterebbe che nell’atto concessionale sia espressamente certificata l’impraticabilità a trattenere i bidoni dell’immondizia nel proprio locale e sia configurata anche la metratura dell’area pubblica consentita allo scopo e, al tempo stesso, ben localizzato il sito di deposito dei rifiuti, in immediata vicinanza del locale, così da evitare occupazioni di spazi pubblici in modo inappropriato e indecoroso. Altrimenti che senso avrebbe fare un espresso richiamo all’Ordinanza Sindacale n.2/2022.

Ma questo i decisori politici non vogliono che si ufficializzi. Ne consegue che ognuno provvede per proprio conto a trovare il sito ove è più comodo depositare i bidoni e, perfino, occupare quanto spazio pubblico gli fa più comodo; tanto è tutto gratis.

Giuseppe Maldarella

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