Non sarà stato certo un caso isolato l’occupazione, senza alcuna autorizzazione, di marciapiede e/o corsia stradale con tavolini e gazebi, se si considera il notevole numero di contravvenzioni, notificate dal Comando di Polizia Locale, a esercenti pubblici, per violazione all’art. 20 del Codice della Strada. Un abuso alquanto diffuso, venuto alla luce nel giugno 2023, a seguito di verifiche, ad ampio raggio, forse mosse dietro qualche comprovata segnalazione, dal momento che l’allestimento di tavoli, bersò e attrezzature varie per il ristoro hanno riguardato le vie e le piazze principali della città e i due lungomare. Per la verità non è dato poter quantificare le contestazioni rilevate nella circostanza, e se agli esercenti contravvenzionati sia stato intimato di ripristinare, entro un termine adeguato, la corretta occupazione, dato che tale diffida, non è prevista dall’art. 20 CdS, ma dalle Linee guida in materia di Controlli cui i Comuni sono obbligati a compiere ai sensi dell’art.14, c.5 del D.L. 9.02.2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35.
E, dunque, non si è in grado di avere una ricognizione puntuale del contesto di illegalità accertate né tanto meno se siano venute a cessare, nel frattempo, con la rimozione dei manufatti installati senza autorizzazione o, comunque, con la loro regolarizzazione, dopo aver richiesto e ottenuto la prevista concessione demaniale da parte della Direzione tecnica del Comune.
Sta di fatto che si è preso conoscenza di tali situazioni abusive, a seguito della pubblicazione di decine di Ordinanze di Ingiunzione che la Direzione del 3° Settore sta inoltrando ai titolari degli esercizi, sanzionati dalla Polizia Locale nel lontano giugno del 2023, i quali non hanno provveduto a pagare la multa ridotta di Euro 231,33, prevista dal verbale di contestazione della violazione all’art. 20 del Codice della Strada. E così ora vengono assoggettati alla sanzione pecuniaria massima di Euro 433,50, mediante un provvedimento ingiuntivo emesso dal Dirigente comunale competente. Ordini di pagamento che, comunque, possono essere impugnati in sede giudiziaria, presso il Giudice di Pace.
Fa specie, però, constatare che gran parte degli esercenti di locali pubblici di città si siano resi responsabili di simili violazioni e che in tanti, nonostante l’avviso di pagamento della multa in forma ridotta non vi abbiano provveduto, magari ritenendo che il tutto si sarebbe risolto in un nulla. Tant’è che soltanto adesso, a distanza di quasi due anni dalla contestazione della violazione, è stato loro imposto il massimo della multa di 433,50 Euro.
Ma, a prescindere da quello che potrà essere l’esito di questi oltre trenta ingiunzioni di pagamento, che, come sopra detto, potrebbero essere, pure, impugnati dagli interessati davanti al Giudice di Pace, qual è la situazione attuale di tutte queste occupazioni di suolo pubblico da parte di agenti del settore ristoro?
Un interrogativo che è d’obbligo porsi, considerato, appunto, il considerevole quadro di illegalità che è emerso in quell’ambito di attività e, soprattutto per il fatto che, ancora, in diverse circostanze, tavolini e attrezzature per ospitare avventori si riscontrano anche fuori di aree regolarizzate con la concessione demaniale. Insomma è sempre in atto un servizio di controllo continuo, a norma proprio del sopra richiamato D.L. 9.02.2012, n.5, per evitare che tali abusi abbiano a verificarsi?
Infine, non si comprende come mai, oltre a rilevare la violazione dell’illecito e, quindi, a intimare il pagamento della relativa sanzione amministrativa, non si sia provveduto a riscuotere, comunque, la dovuta tassa di occupazione del suolo pubblico, per tutto il presunto periodo in cui è perdurato l’abuso.
Eppure, a questo proposito, l’art. 38 del D.lgs. 507/1993 afferma che: sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Provincie. Per cui l’utilizzazione abusiva di aree comunali comporta, relativamente al presunto periodo di indebita utilizzazione, anche l’applicazione della relativa tassa, come da regolamento comunale, oltre a pagare la sanzione prevista dal Codice della Strada.
Perché solo così è possibile che la furbizia non la vince!
Giuseppe Maldarella