IN STALLO LA RICONVERSIONE DELL’AREA DEL DISMESSO CALCIFICIO SUL LITORALE NORD DI GIOVINAZZO

L’APPORTO DI UN LEGALE ESTERNO PUO’ RIVELARSI RISOLUTORIO DELLA PRATICA EDILIZIA DELLA S.r.l. VICHIM?

  • 0
  • 713 visualizzazioni

Con la recente Determina Dirigenziale n. 29 del 20.02.2023 è stato affidato all’Avv. Massimo Felice Ingravalle di Bisceglie l’incarico di supportare il RUP nell’istruttoria della pratica urbanistica n. 476/2021, dietro compenso di € 6.280,56, comprensivo di IVA e di contributi CPA. Dal pur generico e stringato disposto dell’atto mi è parso di percepire che il conferimento possa consistere in un servizio tecnico-giuridico a sussidio dell’ufficio RUP, impegnato a vagliare la richiesta di costruire, ai sensi dell’art.14, c.1 bis del DPR n.380/2001, la struttura turistico-balneare nell’area del calcificio di via Molfetta, di proprietà della VICHIM S.r.l..

Per quel che si evince dalla circostanziata committenza, suppongo debba trattarsi di un affidamento di consulenza specialistica circa l’iter amministrativo, da tempo in corso, rivolto al rilascio del permesso a demolire l’esistente impianto di produzione della calce, in stato di abbandono, per ivi costruirvi una complessa struttura turistico-ricettiva. Se tali sono i termini negoziali dell’incarico è possibile convenire che il Dirigente abbia avvertito, per quanto gli consente il D.Lgs. n.50/2016, di dover consultare l’Avv. Ingravalle per un suo specialistico apporto legale, con il relativo onere a carico delle finanze comunali.

Comunque sia, questa prestazione, di natura occasionale, costituisce una novità in assoluto per quel cha attiene l’attività istruttoria in capo al RUP, il cui compito è di formulare, alla luce dei riscontri edilizio-urbanistici, la relazione tecnico-giuridica con la proposta provvedimentale circa l’intervento edilizio richiesto dal privato, sia si profili un esito positivo che di diniego del titolo edilizio.

Nella fattispecie, ancorché il procedimento istruttorio si presenti di una certa complessità, data la valutazione di un’autorizzazione edilizia, in difformità con lo strumento urbanistico, consentita dall’art.14 del D.P.R. n.380/2001, pare controverso il ricorso a un’assistenza giuridica esterna se, come sembra, si sia escluso di acquisire, mediante conferenza di servizi, considerazioni e pareri di settore di altre Amministrazioni ed Enti che possano essere coinvolti sulla questione, in ossequio all’art. 14 e seguenti della L. 241/1990.

Peraltro, la scelta del professionista è stata fatta in maniera diretta dallo stesso Dirigente -RUP- in assenza di un elenco di legali accreditati presso l’Ente comunale, giacché, tuttora, non e stato istituito un apposito albo. Risulta, infatti, che nulla è stato fatto per dare attuazione a quanto deciso dalla Giunta comunale con la Delibera n.103 del 28.06.2016, avente come oggetto la “Creazione dell’albo dei legali di fiducia, previo bando pubblico, in attuazione di direttive sulla trasparenza”.

Per quel che poi attiene il contesto procedimentale presso il SUE (Sportello Unico dell’Edilizia) va chiarito che la pratica edilizia, registrata con il n. 476/2021, fu introdotta sin dal 30.07.2021 dalla S.r.l. Vichim, proprietaria dell’immobile. Scopo dell’intervento, come sopra accennato, è l’edificazione, in deroga alla disciplina urbanistico-edilizia, del complesso turistico-balneare sul litorale nord, in Zona Agricola E.1 del PRGC, secondo il progetto redatto dallo studio associato ingg. Pisani e Colasanto di Molfetta.

Le attese della S.r.l. Vichim a riconvertire l’impianto di proprietà, incluso nella Zona tipizzata E1, cui lo strumento urbanistico non attribuisce capacità edificatoria, sono state prospettate al Comune in considerazione della loro accoglibilità alla luce dell’art. 14 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

Il dispositivo derogatorio invocato, di fatto, recita: “Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”. Con una successiva integrazione al testo legislativo, -comma -1bis-, il dettato normativo individua i limiti entro i quali è possibile rilasciare il permesso in deroga, in relazione al mutamento di destinazione d’uso e alla ristrutturazione edilizia.

In sostanza l’istituto de quo che, pur nella sua eccezionalità, sembra possa legittimare la pretesa a costruire della S.r.l. Vichim, in realtà può portare a derogare ai parametri previsti dagli strumenti pianificatori sempre che trattasi di edifici con caratteristiche costruttive pubbliche o che siano d’interesse collettivo, ma non consente di riconoscere l’edificabilità di aree che ne sono sostanzialmente escluse come appunto quelle tipizzate agricole o destinate a verde pubblico.

Giova, pertanto, rappresentare che al rilascio del permesso a costruire in deroga, ai sensi dell’art.14 del TUE, si perviene attraverso un procedimento contrassegnato da ampia discrezionalità di cui è indice significativo l’esigenza che intervenga, con una propria deliberazione, l’Assise Civica, quale organismo politico del Comune, allo scopo di impegnare la piena sua responsabilità, accanto a quella del Dirigente del Comune, titolare della risoluzione decisionale. Un ruolo di rilievo, dunque, è riservato al corpo elettivo del Comune nella gravosa presa di posizione di contraddire quanto stabilito con la pianificazione dello sviluppo urbanistico locale.

A giusta ragione ho usato l’aggettivo “gravoso” riferito alla responsabilità correlata alla decisione da prendersi sul rilascio o meno del permesso a costruire per il caso di specie. Già, perché, nella circostanza, il passaggio dell’esame del Consiglio Comunale è stato già esperito, avendo il Sindaco Depalma sottoposto la questione al vaglio dell’Assemblea civica, dopo la consultazione della Commissione consiliare competente e il parere positivo dell’ing. Carrieri, in veste, allora, di Dirigente facente funzioni del 3° Settore. Nell’adozione, infatti, della Delibera n. 62 del 4.12.2021, col solo voto di 9 consiglieri su 17, tutti della maggioranza, il Consiglio Comunale ha avuto modo di attestare che la proposta edificatoria della S.r.l. Vichim risponde all’interesse pubblico di recupero sociale e riordino urbano della zona e che l’intervento edilizio in programma è confacente all’esigenza di riqualificazione di un patrimonio, di proprietà privata, a scopo di interesse collettivo. 

Va da sé che il provvedimento conclusivo del procedimento, di cui si è data puntuale informazione, spetta al Dirigente, a seguito della relazione istruttoria del SUE. Incombenza di non poco conto, dal momento che non può esimersi dal fare una corretta comparazione tra l’interesse del privato alla realizzazione di un’opera, riconosciuta dall’Assemblea civica vantaggiosa per la collettività, in quanto andrebbe a riqualificare un’area industriale dismessa, e l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica che, in quel sito, non consentirebbe un ordinario intervento edificatorio.

Va da se, poi, che in relazione al tempo trascorso dalla data di presentazione della pratica (30.07.2021) e, comunque, dalla notifica del Dirigente dell’Ufficio alla società VICHIM (06.08.2021) circa l’avvio della trattazione, a norma dell’art. 7 della L. n.241/1999, è logico affermare che è venuta a maturarsi una situazione di inerzia amministrativa, in assenza di un esito risolutivo alla richiesta del titolo edilizio.

Ora, comunque, è da attendersi che l’ufficio del RUP, coadiuvato dal legale, incaricato per l’occasione, possa concludere la disamina progettuale dell’intervento e relazionare sulla compatibilità edificatoria della nuova opera edilizia in quella Zona E1, così che il Dirigente sia in grado di decidere il riscontro da dare allo jus aedificandi del privato.

Tuttavia, se l’apporto professionale esterno fosse ritenuto di una certa importanza per la complessa procedimentalità della pratica edilizia, perché mai non si è avvalsi prima del servizio legale di un esperto? Forse non sarebbe stato oltremodo utile, per le sue determinazioni, fornire al Consiglio Comunale del 4 dicembre 2021 l’esito della consulenza legale del professionista esterno, oltre che il parere tecnico del Dirigente comunale?

Giuseppe Maldarella

L’architettura Liberty a Bari; il caso di Palazzo Dioguardi
Articolo Precedente L’architettura Liberty a Bari; il caso di Palazzo Dioguardi
Accade oggi: 4 marzo 2018, muore Davide Astori
Prossimo Articolo Accade oggi: 4 marzo 2018, muore Davide Astori
Articoli collegati

Lascia un commento:

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

I tuoi dati personali verranno utilizzati per supportare la tua esperienza su questo sito web, per gestire l'accesso al tuo account e per altri scopi descritti nella nostra privacy policy.