ANCORA LIBERI I BAGNI SUL LITORALE DI PONENTE A GIOVINAZZO? MEGLIO SE ASSISTITI CON SERVIZI VARI!

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Sarebbe questo lo slogan alla base del lancio della prossima stagione balneare, nell’intento del governo del dott. Sollecito d’incrementare la domanda turistica verso la nostra località.

Tanto mi pare di poter affermare dopo aver preso nota del contenuto di due Autorizzazioni Paesaggistiche, nn. 270 e 271 del 1 marzo scorso, rilasciate rispettivamente a due privati per “la realizzazione di strutture classificate come -SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI- su area demaniale marittima, sottostante il Lungomare Marina Italiana, da via De Turcolis fino all’ex Macello Pubblico”. Nel dispositivo dei due atti, a firma del Dirigente del Settore “Gestione del Territorio”, è, altresì, specificato che i titoli di conformità paesaggistica sono stati rilasciati alla luce di documentazioni progettuali presentate appunto all’Ufficio comunale allo scopo di poter eseguire le opere necessarie a creare due piattaforme di sussidio alla balneazione sulla scogliera del Lungomare storico di Giovinazzo.

E, dunque, trattandosi di opere su aree demaniali marittime, presumo siano state emesse, a chiusura del procedimento concorsuale avviato con il bando del 31.03.2020, Determine Dirigenziali di concrete assegnazioni delle aree medesime. Così dovrebbero essere state formalizzate specifiche convenzioni per la regolamentazione delle condizioni e dei criteri e tempi di utilizzo dei siti  demaniali oltre che i termini del corrispettivo da versare e relative garanzie fideiussorie. In sostanza i due operatori avrebbero presentato segnalazioni o certificazioni di lavori da eseguirsi su dette aree demaniali, in forza di regolari contratti di diritto privato su base concessoria, con lo scopo di ottenere i titoli abilitativi necessari sia all’esecuzione delle opere che all’esercizio dei servizi  balneari.

Esistono queste convenzioni che conferirebbero la titolarità a occupare detti spazi demaniali con attrezzature varie, dal momento che la cosiddetta -spiaggia libera con servizi- è normata alla stessa stregua di una concessione demaniale, vera e propria, a scopo turistico-balneare?

Al fine di non generare equivoci di sorta, è bene sottolineare che con la nozione di “spiaggia libera con servizi” deve intendersi un tratto di arenile, di lido, o di riva di mare e/o di bacini-corsi acquei che è dato in concessione a un privato o a un ente associativo, il cui accesso però resta assolutamente libero a chiunque, con possibilità per i bagnanti di poter fruire di servizi igienici, docce, lettini e ombrelloni messi a disposizione dal medesimo gestore dell’area, che ha l’obbligo di custodirla e pulirla costantemente. Si può, dunque, accedere liberamente anche al sito demaniale attrezzato dal privato senza chiedere permesso a nessuno e senza pagare alcun ticket d’ingresso, come, pure, libera resta la scelta di noleggiare sul posto l’attrezzatura di spiaggia che non può essere, comunque, lasciata in sede fissa.

Anche al concessionario della demanialità per la fornitura dei servizi di assistenza alla balneazione la L.R. n.26 del 05.07.2019, all’art. 3, impone una serie di obblighi cui deve attendere. Tra i tanti, oltre la dotazione di tutto quanto l’occorrente per il bagno e il soggiorno all’ombra, v’è quello di predisporre servizi igienici separati, strutture per il primo soccorso, di sicurezza nell’ambito dell’area che utilizza, e, perfino, la realizzazione di percorsi riservati a quanti intendono tuffarsi in acqua e prendere il sole liberamente sugli scogli.

Francamente nutro qualche riserva circa la fattibilità a sistemare tutti questi apparati da impiantarsi in maniera provvisoria, sui tratti di litorale concessi in uso, considerato che gli stessi sono caratterizzati non già da un arenile o da una fascia sabbiosa, ma da una frastagliata scogliera fino al battente del mare, di profondità non certo molto estesa dal confine stradale, delimitato dai pilastrini in pietra della balaustra.

Ma a parte questo, ciò che più sorprende è che si siano assegnati i due lembi di scogliera adiacenti al Lungomare storico, in pieno centro urbano, mentre è in corso uno studio di revisione del “Piano Comunale delle Coste” a suo tempo approntato e assentito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 200 del 20.11.2014. Infatti, la Determina n. 174/2022 in data 07.12.2022, a firma sempre del Dirigente del 3° Settore, ha conferito all’arch. Paolo A.M. Maffiola, dietro compenso di oltre € 15.3000,00, l’incarico di riesaminare il Piano delle Coste cittadino, giammai presentato e tanto meno adottato dal Consiglio Comunale, per adeguarlo alla sopraggiunta normativa regionale del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione (PPTR), appena rivisitato con la DGR n.650 dell’14.05.2022.

E, dunque, se il Dirigente ha avvertito la necessità di affidarsi a un esperto pianificatore esterno per valutare eventuali modifiche o rettifiche al Piano delle Coste, alla luce degli ultimi aggiornamenti al PPTR regionale, come mai non ha deciso di attendere il nuovo documento programmatico?. Forse sarà stato sollecitato ad anticipare la consegna delle aree demaniali per istituire in tempo i due centri balneari e poterli attrezzare con i dovuti servizi nell’imminenza della stagione turistica, indipendentemente da possibili nuove indicazioni della disciplina per l’utilizzo della fascia costiera?

Ma non è solo questo che lascia perplessi, perché la scelta di costituire concessioni per Spiagge Libere con Servizi sull’intera percorrenza del Lungomare di Ponente, a suo tempo fatta dal governo Depalma con Delibere di Giunta, nn. 11 e12 del 30 gennaio 2020, non è stata mai validata dal Consiglio Comunale che ha il potere regolatorio del contesto urbano cui inerisce anche quell’ambito rivierasco. Non è un caso che la gestione della demanialità marittima locale, già di pertinenza della Regione, sia stata trasferita al Comune, in forza dell’art.6 della L.R. n.17/2015. Le concessioni demaniali marittime per la funzionalità sopra descritta sono state assegnate al di fuori di un piano di utilizzo della fascia costiera comunale, competenza regolatoria che spetta esclusivamente al Consiglio Comunale. Né tanto meno si può fare richiamo al Piano delle Coste di cui si è detto, che è in fase di rivisitazione da parte dell’arch. Maffiola, giammai posto all’esame del Consiglio Comunale né, tanto meno, approvato dalla Giunta Regionale (art. 4 della L.R. n.17 del 10.04.2015).  E non si dica che quella linea di costa, all’interno del centro cittadino, su cui negli anni ’30 del secolo scorso fu realizzato il caratteristico lungomare, non interferisca in modo diretto con l’attualità urbanistica di quella zona, peraltro, di un certo valore paesistico. Per la qual cosa qualsiasi intervento che ha a riguardare la riva del mare non può non interferire con un disegno urbanistico interconnesso con quello scorcio storico della città. Non credo sia sufficiente la solo valutazione della locale Commissione Paesaggistica a esprimersi su detta materia che, invero, impegna a più vasto raggio una disamina circa la funzionalità valoriale da riconoscere all’intero tratto di scogliera che è bello ammirare anche d’inverno quando è sferzato da mareggiate di ponente.

E’, dunque, in gioco un tema di rilevante importanza dal punto di vista politico che è quello di una visione complessiva del litorale ponentino e delle modalità di fruizione dello stesso in coordinazione con quanto è ad esso connesso e che necessita di essere valorizzato in prospettiva di uno sviluppo naturalistico di tutta quell’area urbana.

In tal senso, spiace dover lamentare che, anche in questa circostanza, il Consiglio Comunale come pure la Commissione urbanistica permanente siano stati completamente estromessi da ogni loro valutazione e decisione circa la fruibilità e l’utilizzo riservato a privati di beni di interesse comune. Eppure anche nel campo del federalismo demaniale vige il principio che non si possono fare scelte di governo, specie di natura concessoria, in assenza di una disciplina regolatoria con un piano di utilizzo della realtà demaniale locale il cui potere ordinatorio spetta al Consiglio Comunale. Altrimenti la funzione pianificatoria dell’Assise civica si limita solo a portare a sanatoria interventi e opere che l’esecutivo ha indebitamente autorizzato.

Giuseppe Maldarella

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