L’INCUBO DELLA VELOSTAZIONE HA INDOTTO L’APPARATO POLITICO DI GIOVINAZZO A CONTRATTUALIZZARE LA GESTIONE DI BIKE SHARING SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

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Con il mio ultimo articolo, pubblicato il 25 settembre scorso, dal titolo La costruzione della velostazione a Giovinazzo: solo una considerevole spesa senza un’utile resa, avevo dato notizia dell’esito negativo, della gara pubblica disposta dall’Amministrazione Sollecito per concedere a un operatore la struttura di piazza Stallone per ivi attivare il servizio di noleggio di bici, monopattini e risciò con un canone annuo minimo di base di € 1.200.

Con lo stesso scritto, considerata la natura dell’immobile, quale patrimonio indisponibile per la sua specifica destinazione, avevo altresì ipotizzato, atteso anche il suo mancato utilizzo da ormai tre anni, che potesse essere gestito direttamente dall’Amministrazione civica per avviare il servizio di bike sharing, obiettivo per cui era stato chiesto ed ottenuto dalla Regione il finanziamento di € 235.434,83. E avevo, perfino, supposto che l’utilizzo diretto della Velostazione sarebbe stato possibile mediante un presidio attivo della municipalità dedito a noleggiare bici, monoppatini e risciò di dotazione comunale, oppure, istituendo, a mò di servizio pubblico locale, il bike sharing, affidandone l’esercizio, mediante contratto di appalto pubblico, a un operatore del settore, dietro  adeguato compenso.

Per entrambe le ipotesi di sistema gestionale sarebbe stato, comunque, necessario ricorrere all’approvazione del Consiglio comunale che sull’argomento non è stato mai chiamato ad esprimersi, necessitando definire un piano di spesa corrente da introdurre come voce ordinaria di bilancio.

E’ evidente che il dott. Sollecito non intende, in alcun modo, portare la questione a un confronto politico per le conseguenti valutazioni decisionali dell’Assise civica, ritenendo di poter trovare una soluzione, sempre  nell’ambito delle prerogative tecnico-amministrative, evitando che possa essere implicata la struttura comunale nell’attività per cui il manufatto è stato realizzato.

Sicchè, con la recentissima Delibera di Giunta, n.238 del 18.10.2023, ha dato incarico al Dirigente del 2° Settore di sperimentare, in ultima analisi, la cosiddetta procedura negoziata senza pubblicazione di gara, secondo il dettato dell’art. 76, 2 c., lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 (Nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore il 1 luglio scorso).  Sempre fermo nell’intenzione di poter affidare la velostazione a un privato che dovrebbe provvedere al noleggio e parcheggio di bici e monopattini, assumendo a completo suo carico il rischio di impresa e ogni costo di esercizio dell’attività, oltre al pagamento del canone annuo concessionale di € 1.200.

Giova segnalare che la cosiddetta “procedura negoziata senza bando”, cui ci si è ora indirizzati, peraltro già prevista dall’art. 63 del D.Lgs.50/2016 -precedente Codice dei contratti pubblici- è una eccezione rispetto alla procedura ordinaria degli appalti. Tant’è che vi si può far ricorso in soli casi ben determinati, prevedendo tale procedimento di giungere alla contrattualizzazione dell’appalto mediante una diretta negoziazione con l’operatore privato, senza alcuna previa formale pubblicizzazione della trattativa. Uno di questi particolari casi è, appunto, quello cui fa richiamo la Giunta nella sua direttiva indirizzata al Dirigente comunale, in conformità a quanto indicato al comma 2 del D.Lgs. 36/2023, e cioè a seguito di gara andata deserta. E’, appunto, quanto accaduto a conclusione della gara, indetta dal dott. Decandia con suo atto n.171 del 23.06.2023, chiusasi con la dichiarazione di esito infruttuoso, formalizzato con altra sua Determina, la n.272 del 02.08.2023.

In pratica, stando al richiamato dispositivo normativo, il dott. Decandia dovrà attivarsi per individuare tre operatori economici da consultare sulla base di indicazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e tecnico-professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, e scegliere tra questi, sempre che ce ne siano disposti a trattate, quello che vorrà offrire le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’art. 108 del Codice. E, comunque, la stipulazione dell’eventuale contratto di comodato, come preteso dall’organo politico a cura del Dirigente del 1° Settore, responsabile del Patrimonio, non potrà avvenire se non a seguito della verifica del possesso da parte dell’operatore aggiudicatario dei requisiti previsti per la partecipazione alle ordinarie gare di appalto pubbliche.

Non si può certo convenire che questa procedura di negoziazione senza alcun preventivo bando di pubblicità non si presenti delicata sotto l’aspetto amministrativo e complessa, al tempo stesso, nella sua esplicazione. La sua particolarità, infatti, non si limita solo al fatto che la trattativa con gli operatori individuati si svolga senza alcuna pubblicazione, quanto, piuttosto, per il vincolo, imposto al Dirigente incaricato, di negoziare l’appalto con le stesse modalità e alle stesse condizioni poste nel bando di gara andata deserta.  

Cioè a dire, che qualsiasisi accordo che il dott. Decandia dovesse raggiungere con l’operatore selezionato, miglior offerente, dovrà conformarsi alle clausole e criteri gestionali e ai termini economici riportati nel Capitolato Speciale, approvato dalla Giunta con la D.G. n.115 dell’1.06.2023, cui ebbe a formularsi il bando di gara per la concessione del servizio di gestione della velostazione, non approdato ad alcun utile risultato.

E, infatti, l’art. 76 al c. 2 lett. a), riprodotto nell’attuale indirizzo della Giunta per la ricerca del contraente cui affidare la gestione della velostazione, così recita:…….purchè le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima.

E, dunque, il dott. Decandia nella trattativa con il concorrente selezionato, qualora disposto a fare un’offerta per la concessione del servizio della velostazione, non ha alcuna possibilità di modificare le condizioni iniziali dell’appalto, come riportate da lui stesso nel bando pubblicato per la precedente procedura di gara aperta, a livello europeo, costato, tra l’altro, all’erario comunale oltre € 500,00.

In questa sconcertante vicenda, però, il punto debole non è il criterio procedurale mediante il quale si possa assegnare l’appalto della velostazione a un’entità privata, appropriata alle caratteristiche del servizio da garantire, ma l’assoluta mancanza di domanda di noleggio/rimessaggio di biciclette e di risciò. E come tale, è del tutto improbabile, che un operatore economico possa convenire di assumersi il rischio d’impresa e ogni responsabilità gestionale del servizio in appalto se non intravvede una remunerazione per l’investimento da fare per l’acquisto di bici e monoppattini e, soprattutto, un congruo corrispettivo dell’attività di bike sharing da assicurare al pubblico, oltre naturalmente al pagamento del canone concessionale annuo di € 1.200,00, di spettanza del Comune.

Né, mi pare, sussistano fattori di mercato, che possano avvalorare le stime della possibile remunerabilità complessiva del contratto d’appalto che l’Amministrazione civica azzarda, ancora in questa fase, essere di € 389.100,00 per il quinquennio contrattuale, pari a € 77.820,00 annui. Tale sarebbe il ricavo aziendale economico che è stato stimato possibile in ragione alle tariffe di noleggio dei mezzi di dotazione del probabile appaltatore, prestabilite sempre dall’Amministazione comunale.

Insomma, se ancora non si fose capito, va significato che a essere sotto scacco è appunto la realizzazione della velostazione che, di fatto, non mostra essere di alcun interesse per la comunità cittadina, e, tanto meno, per la schiera di visitatori che soggiornano in città nel periodo estivo. Salvo che non si ripieghi per far funzionare il manufatto anche come punto di ristoro, scelta questa, a corredo del servizio di bike sharing, consentita dal Capitolato Speciale di appalto di cui si è fatto sopra cenno.

Giuseppe Maldarella

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