SPIAGGIE SUL SEDIME COSTIERO A GIOVINAZZO:

DALLA IRRILEVANZA DELL’ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI DELLA COSTRUZIONE ALLA PERENTORIETÀ DELLE LEGGI DELLA NATURA CHE L’HA DISASTRATA A SEGUITO DI MAREGGIATA

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Si è tornati, inaspettatamente, a controbattere la scelta dell’Amministrazione civica di concedere a privati la scogliera sottostante il lungomare di ponente a Giovinazzo, ove sono stati autorizzati, a partire dall’estate, appena trascorsa, due insediamenti di cosiddette “Spiagge Libere Attrezzate” (SLS).

La contrastata scelta di privatizzare la pur limitata fascia costiera per destinarla a servizi di spiaggia, a pagamento, è venuta, d’improvviso, alla ribalta dopo il danneggiamento dell’impalcato ligneo, costruito con permesso del 28.04.2023 del Dirigente, ing. Carrieri, in seguito alla mareggiata di sabato, 25 novembre scorso. Per una più puntuale valutazione del contestato procedimento tecnico-amministrativo con cui si è arrivati a dare attuazione a detti impianti balneari, su decisione politica dell’Amministrazione Depalma di trasformare la scogliera di ponente in spiagge attrezzate (Delibere di Giunta. nn.11 e 12  del 30 gennaio 2020), il lettore potrà consultare il mio precedente scritto dal titolo “SPIAGGIA LIBERA CON SERVIZI (SLS) SUL LUNGOMARE DI PONENTE A GIOVINAZZO (BA), pubblicato il 20.07.2023.

Con quell’esposto ho fatto una compiuta disamina dell’iter che ha portato alla realizzazione di dette piattaforme balneari secondo le rispettive autorizzazioni, PUA n.6 dell’08.05.2023 e PUA n.8 del 26.05.2023, e  della loro operatività da giugno scorso. E, nello specifico, ho dato un ampio ragguaglio sull’incomprensibile situazione venuta a crearsi a seguito dell’Ordinanza dirigenziale, n.8 del 14 luglio 2023, di sospensione della costruzione della struttura, autorizzata mediante titolo edilizio del 28.04.2023, sul tratto di scogliera tra via De Turcolis e via Sebenico.

Detta sospensione dei lavori, almeno per quanto emerge dalla motivazione nell’atto ordinatorio, sarebbe stata emessa in base ad un rilievo riguardo a opere asserite difformi dal provvedimento autorizzativo  (PUA n.6 dell’8.05.2023). L’incongruenza di tale dispositivo, mi è parso, concretarsi sul punto che il provvedimento di sospensione dei lavori era stato disposto solo in data 14.07.2023, quando ormai l’impianto per i servizi alla baleazione era già in esercizio. Attività che sarebbe stata ufficialmente consentita, dietro dichiarazione di ultimazione dell’opera edilizia, mediante certificazione di agibiltà della struttura, installata, tra l’altro, sul sedime costiero fino alla sponda del battente del mare. E, di fatto, nessuna interruzione sembra ci sia mai stata, nè pare sia intervento alcun altro atto a seguito di detto provvedimento di sospensione dei lavori. Tanto che la conduzione balneare è continuata per tutto il periodo estivo e, perfino, con un servizio di consumazione e intrattenimento per una clientela giovanile, nelle ore serali, tra l’altro, fortemente osteggiato dai residenti del circondario.

Eppure, a norma dell’art.27, c.3 del D.Lgs. n.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), in forza della quale il Dirigente aveva assunto, a scopo cautelativo, la decisione di sospendere i lavori, entro l’arco dei 45 giorni dalla sua emissione, sarebbe dovuto esserci un seguito amministrativo a quel dispositivo. Un  altro atto, per l’appunto, teso a definire la conformità o meno del manufatto ai titoli abilitativi rilasciati e, specificatamente, alle disposizioni edilizie di cui al D.M. 17.01.2018.

Purtroppo, nulla si conosce, circa l’esito della verifica che l’Ufficio Urbanistico comunale avrebbe appunto eseguito nel periodo di sospensiva di 45 giorni, prevista dalla normativa del TUE  e neppure se sia stato rilasciato qualche altro provvedimento risolutivo di regolarizzazione dell’opera di  fabbricazione  della piattaforma, magari anche dopo la cessazione del servizio, ai fini della prosecuzione del rapporto concessionale per i prossimi anni contrattuali.

E’ accaduto, invece, che il maroso di tramontana di sabato 25 novembre ha scardinato parte dell’impalcato ancora in essere, fissato a mò di palafitta sulla scogliera, e i murali di legno divelti sono stati travolti e sbattuti sul litorale e contro il molo portuale dalle raffiche di vento e dalle onde del mare.

Si è subito detto che la tormenta si è presentata, nientemeno, alla stregua di un leviatano la cui furia non poteva non spiantare i ponteggi lignei di quella piattaforma come anche non procurare danni notevoli agli arredi dei due lungomare e dei moli a protezione dell’insenatura portuale.

Si è trattato, invece, di uno dei fortunali che colpiscono il nostro litorale, anche in estate, specie quando spirano i venti diretti da Nord-Est e, ancora, più dannose sono le tormente da grecale. Ci è dimenticati, subito, di quanto accaduto nella notte del 22/23 febbraio 2019, quando il mare sormontò il frangiflutti di levante e invase l’anfiteatro all’aperto sotto il Palazzo Ducale e provocò la rovina di molte panchine in pietra, installate sul piazzale inaugurato appena la precedente estate 2017.

La verità è che quelle costruzioni attrezzate per servizi balneari non sarebbero dovute essere autorizzate sul sedime costiero fino al limite del battente del mare. Un vero azzardo accordare concessioni demaniali su un esiguo territorio marittimo a scogliera per impiantarvi, sia pure in via temporanea, manufatti da servire come lidi balneari, che comunque, procurano un deciso ingombro visivo dell’intera fascia del lungomare e limitano notevolmente la fruibiltà pubblica della spiaggia.

E c’è di più!  

Quel materiale non doveva più esserci sul sito, perché in ragione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza con nota n.271/2023 dell’1.03.2023 tutti gli elementi costruttivi dell’opera, entro il 31 ottobre scorso, sarebbero dovuti essere non solo smontati ma anche rimossi dall’area demaniale. Non si capisce la ragione per cui l’attrezzaggio della spiaggia era ancora presente al momento della burrasca, al punto che gran parte degli apparati lignei è stata divelta dalle onde ed è andata dispersa dall’energia dei flutti marini.

Un’evidente violazione delle autorizzazioni concesse e, soprattutto, dei termini e dei criteri tecnico-negoziali dell’utilizzo demaniale, senza che siano stati resi noti eventuali provvedimenti assunti dalle autortà di vigilanza in materia, una volta accertato l’indebito prolungarsi dell’occupazione del territorio pubblico costiero fuori dal periodo consentito.

Giuseppe Maldarella

 

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